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D.L. 05/12/2005 n. 250Art. 1-quater - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale ((1. Per l'anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di assicurare con carattere di continuità la funzionalità amministrativa, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore, un contingente non superiore a 716 unità. Le medesime istituzioni sono altresì autorizzate a bandire procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dallo stesso anno accademico 2006-2007, del personale tecnico ed amministrativo, appartenente agli altri profili professionali, per un contingente complessivo non superiore a 200 unità. Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in organico contestualmente alla cessazione dall'incarico di un corrispondente numero di unità di personale assunte in servizio con contratto a tempo determinato e nel rispetto delle disposizioni di cui al- l'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le modalità di reclutamento, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento governativo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500 euro per l'anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte cor- rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. )) Art. 1-quinquies - Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici ((1. Il commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede a riordinare lo stesso Istituto configurandolo quale ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale. A tal fine il commissario redige il regolamento di organizzazione e funzionamento, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e il regolamentodel personale dell'IISG sulla base dei principi organizzativi con cui sono stati riordinati gli enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137. In particolare, sono istituiti i seguenti organi: il presidente, cui sono assegnate la rappresentanza legale dell'ente e la responsabilità delle relazioni internazionali; il consiglio direttivo, con compiti di indirizzo e programmazione generale delle attività dell'ente; il collegio dei revisori, con il compito del controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto. All'IISG si applicano altresì le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 a) l'articolo 15 in materia di disposizioni specifiche limitatamente agli organi dell'IISG b) l'articolo 16 in materia di piani di attività c) l'articolo 18 in materia di strumenti d) l'articolo 19, comma 3, lettera f), in materia di forniture e) l'articolo 20 in materia di rapporto di lavoro e assunzioni del personale f) l'articolo 21 in materia di mobilità del personale g) l'articolo 22 in materia di bilanci e controlli. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Il commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo e assicura fino a tale data la funzionalità dell'Istituto. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 resta in vigore l'ordinamento vigente dell'IISG. In sede di prima applicazione il mandato del commissario straordinario non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti degli enti di ricerca. 4. L'IISG mantiene il proprio patrimonio, i beni mobili e le attrezzature in dotazione e mantiene altresì la disponibilità in uso gratuito da parte del demanio dell'immobile sito in Roma denominato «Villa Sciarra Wurts». 5. L'adeguamento dell'IISG alla struttura organizzativa delineata con i regolamenti di cui al comma 1 avviene compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate annualmente all'Istituto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.)) Art. 1-sexies - Trasformazione in fondazioni dei Conservatori della Toscana ((1. Gli istituti pubblici di educazione femminile di cui alla tabella n. 2 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, ivi indicati come «Conservatori della Toscana», sono trasformati in fondazioni di diritto privato, con finalità di istruzione, educazione e cultura, ed acquistano personalità giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni risultanti dalla predetta trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2. I consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvedono, entro tre mesi dalla predetta data, ad adeguare i rispettivi statuti alle disposizioni del presente articolo e a quelle dettate dal codice civile in materia di fondazioni private, nel rispetto dei principi contenuti nelle tavole di fondazione. Lo statuto di ciascuna fondazione ne disciplina, in particolare: l'organizzazione; la partecipazione delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; le modalità di costituzione degli organi del- la fondazione, le loro funzioni e la loro durata. Lo statuto prevede altresì che vi sia distinzione tra le funzioni di indirizzo, amministrazione e control- lo e che al consiglio di amministrazione possano partecipare rappresentanti di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire alla fondazione. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'istituto trasformato, e assicura il mantenimento della fondazione, senza oneri per la finanza pubblica. In caso di accertata inesistenza di patrimonio ovvero di una consistenza patrimoniale non adeguata alla realizzazione degli scopi della fondazione, i competenti organi dell'istituto attivano le procedure per la liquidazione dell'istituto stesso. 3. Al fine di promuovere, sostenere, programmare e coordinare iniziative di istruzione, formazione e cultura, è istituita tra le fondazioni risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, che ne assicurano il mantenimento senza oneri per la finanza pubblica, una Fondazione avente lo scopo di assumere direttamente l'amministrazione ed il coordinamento delle attività delle medesime fondazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano più attive e che quindi non siano più in grado di svolgere autonomamente attività di istruzione, educazione o cultura. Il consiglio di amministrazione della Fondazione, composto di tre membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, del- l'università e della ricerca, provvede ad elaborare lo statuto in conformità alla normativa dettata dal presente articolo e dal codice civile per le fondazioni private, entro novanta giorni dall'acquisizione della personalità giuridica secondo quanto previsto dal comma 1. Lo statuto è redatto se- condo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo, e approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) Art. 1-septies - Equipollenza di titoli di studio ((1. Il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università. )) Art. 1-octies - Servizio sociale professionale ((1. All'articolo 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, nel primo periodo, dopo le parole: «possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica» sono inserite le seguenti: «e il servizio sociale professionale» e, nel secondo periodo, dopo le parole: «con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente legge» sono inserite le seguenti: «nonchè con un appartenente al servizio sociale professionale».)) Art. 1-novies - Finanziamento del Museo della Shoah ((1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 2003, n. 91, è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2006. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20062008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) Art. 1-decies - Consiglio di amministrazione della fondazione «Accademia nazionale di Santa Cecilia» ((1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «nove membri» sono sostituite dalle seguenti: «tredici membri » e le parole: «tre eletti dal corpo accademico» sono sostituite dalle seguenti: «cinque eletti dal corpo accademico».)) Art. 1-undecies - Accesso alla professione di enologo ((1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, è sostituito dal seguente: «1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, è equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 1° livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore».)) Art. 2 - Rinegoziazione di mutui 1. All'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le operazioni di rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti finanziatori sono effettuate direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli eventuali maggiori oneri derivantidalle predette operazioni di rinegoziazione rispetto ai relativi stanziamenti complessivi di bilancio devono trovare compensazione nella minore spesa complessiva per interessi per il pagamento degli oneri derivanti dall'emissione dei titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui». |
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